Qui di seguito presentiamo le affermazioni/posizioni che si sono profilate durante il primo
anno di attività del progetto ORWINE e tengono conto delle evidenze scientifiche e
sperimentali nonché delle opinioni espresse dai diversi portatori di interesse (consumatori,
produttori, operatori di mercato) e dall'analisi dei regolamenti esistenti sulla vinificazione
biologica (soprattutto delle associazioni).
Ovviamente si è tentato di coniugare le richieste, le aspettative e le necessità dei diversi
gruppi, cosa non semplice visto la diversità di visione circa il “vino bio” che i produttori di
diversi paesi hanno ma soprattutto le percezioni diverse dei consumatori. Il tentativo è
quello di convogliare tutte le opinione verso una proposta normativa che possa godere di
ampio e trasversale supporto.
Gli autori del presente documento hanno cercato di dare risposta ai seguenti quesiti:
1. Dove deve essere regolata la vinificazione biologica?
2. Quali aspetti debbono essere regolati?
3. Come si può tenere in considerazione le differenze regionali all'interno di un
regolamento europeo?
La vinificazione biologica, comunque la si voglia definire, deve svolgersi nel rispetto dei
principi di base della produzione e trasformazione degli alimenti biologici. Nello specifico si dovranno rispettare le segenti norme:
1. il vino biologico può essere prodotto esclusivamente con uve biologiche certificate,
così come tutti gli ingredienti di origine agricola (zucchero, alcol, mosto concentrato,
mosto concentrato rettificato);
2. le materie di partenza (uva), gli additivi, i coadiuvanti di processo e le pratiche di
vinificazione devono rispettare le regole Comunitarie generali sulla vinificazione
definite da OCM 1493/1999;
3. L'uso di organismi OGM e sostanze da essi derivati è proibito.
Il gruppo di lavoro che ha predisposto il presente decalogo propone le seguenti 10 regole
come base per lo sviluppo del regolamento europeo sulla vinificazione biologica:
1. la vinificazione biologica deve essere regolamentata a livello Comunitario e
non è sufficiente regolamentare solamente la produzione dell'uva, come
accade attualmente con il Reg. CE 2092/91;
2. la vinificazione biologica deve essere regolamentata all'interno del nuovo
regolamento Comunitario sulle produzioni biologiche (quello adottato nel
giugno 2007, Reg. CE 8620/1/2007) e non all'interno della OCM vino
(1493/1999), anche se quest'ultimo regolamento definisce tutte le tipologie
di vino prodotte nella UE;
3. il regolamento comunitario sulla vinificazione biologica non dovrà limitare
solamente l'utilizzo degli additivi e coadiuvanti di processo ma dovrà
prendere in considerazione anche le tecniche e i processi;
4. le regole della vinificazione biologica dovranno essere facilmente
comprensibili per il consumatore finale ed utilizzabili come strumento di
comunicazione e promozione;
5. le regole della vinificazione biologica dovranno rispettare gli obiettivi ed i
principi della produzione biologica (come definiti dagli art. 3 e art. 4 del
nuovo regolamento EC 8620/1/2007) ed i principi specifici della
trasformazione biologica (come definiti dall'art.6 del regolamento sopra
menzionato).
6. le regole della vinificazione biologica dovranno basarsi su norne comuni,
condivise da tutti gli Stati Membri, ma dovranno anche lasciare spazio ad un
certo grado di adattabilità nazionale/regionale che permetta di tener conto
di fattori climatici e di tradizione locale (mettendo in pratica il concetto di
flessibilità riportato all'art. 22 del nuovo regolamento) in modo da consentire
di produrre vino di qualità ogni anno, in ogni regione e tipologia di cantina.
Disciplinari privati più restrittivi potranno essere ammessi.
7. L'utilizzo degli additivi e dei coadiuvanti di processo di origine sintetica può
essere autorizzato solo dimostrandone l'estrema necessità ed in quantità
chiaramente limitata, nel rispetto degli art. 19 e 21 del nuovo regolamento.
8. Gli additivi potenzialmente dannosi o la cui sicurezza per i produttori, i
consumatori e l'ambiente sia dubbia devono essere, in linea di principio,
proibiti. Quelli, tra essi, tuttavia necessari per garantire la qualità del vino
(come la solforosa o il solfato di rame) debbono essere utilizzati nel vino
biologico in quantità inferiore rispetto al limite ammesso nei vini
convenzionali ma tale da consentire l'ottenimento di vini di qualità ogni anno,
in ogni regione e in qualunque tipologia di azienda.
9. L'utilizzo della solforosa (SO2) deve essere limitato a livelli
significativamente inferiori rispetto a quelli ammessi nel vino convenzionale.
Specifici limiti nazionali potranno essere definiti a livello di Stato Membro
all'interno del limite massimo definito dalla Comunità.
10. Le pratiche e le tecniche enologiche che possono agire sull'autenticità e
l'originalità del vino devono essere limitate nel vino biologico.
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lunedì 30 novembre 2009
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